Competenza fra Stati per l’esame della domanda di protezione internazionale – Le regole di attribuzione della competenza cedono di fronte alle carenze del sistema di accoglienza del Paese di destinazione.

Con decreto del 9 dicembre 2024, il Tribunale di Roma ha enunciato un principio fondamentale in tema di competenza tra Paesi diversi nell’esame della domanda di protezione internazionale. La regola generale del Regolamento UE 604/2013 (c.d. Dublino), secondo cui la competenza è riservata al primo Stato nel quale è stata proposta la domanda di protezione internazionale, deve essere disattesa alla luce di quanto previsto dall’art. 3 paragrafo 2 del Regolamento UE n. 604 del 2013 e dall’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, laddove il sistema di accoglienza del Paese di destinazione (nella specie, la Romania) soffra di carenze tali da non garantire il rispetto dei diritti fondamentali del richiedente in tale Stato. Posto tale principio, il Tribunale di Roma ha, dunque, accolto il ricorso (patrocinato da Lexfour), dichiarando la competenza dell’Italia per l’esame della domanda di protezione internazionale.

(Si ringrazia l’avv. Stefano Talarico)