Integrazioni alla c.d. teoria formale: la dichiarazione falsa o erronea determina, al pari di quella omessa, la nullità dell’atto - Non occorre, da parte del Comune, un provvedimento finale di rigetto della sanatoria: è sufficiente che al preavviso non seguano scritti difensivi o documenti a confutazione.

Con la sentenza n. 9997 del 22/06/2023, il Tribunale di Roma ha dichiarato la nullità di un atto di compravendita di immobile abusivo, condannando il venditore a restituire il prezzo al compratore (assistito da Lexfour s.t.a.r.l.) ed a risarcire il danno.  Due i passaggi più importanti della pronuncia:

1) viene ribadita la c.d. teoria formale (come da insegnamento delle SS.UU. della Suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 8230/2019), stabilendo il principio che la dichiarazione contenuta nell’atto di compravendita circa la sussistenza della domanda di condono e della sua corrispondenza al vero debba essere effettiva: laddove sia falsa o erronea, essa equivale ad un’omissione dichiarativa che determina la nullità dell’atto;

2) per acclarare la natura abusiva dell’immobile, non è necessario attendere il provvedimento finale di rigetto della domanda di sanatoria, essendo sufficiente che al preavviso di rigetto (atto amministrativo di natura anticipatoria) l’interessato non opponga scritti difensivi o documentazione tesi a smentire la determinazione dell’Ente.

Alla declaratoria di nullità consegue la condanna del venditore alla restituzione del prezzo ed al risarcimento del danno (per le spese occorse in ragione e per effetto dell’acquisto nullo).

(Si ringrazia l’avv. Stefano Talarico)