Con la sentenza n. 3676/2024, del 03/12/2024, la Corte d’Appello di Roma, III Sezione Lavoro, in accoglimento dell’appello proposto dalla società difesa dallo Studio Lexfour (una piccola impresa del settore metalmeccanico), ha ribaltato l’esito del giudizio di primo grado ed ha statuito che nulla era dovuto all’ex dipendente che aveva rivendicato – e parzialmente ottenuto in primo grado – differenze retributive per lo svolgimento di mansioni asseritamente superiori a quelle per le quali era stato assunto e per l’esecuzione di ore di straordinario.
La pronuncia in commento ha accolto tutti i motivi d’appello esposti dalla società assistita dal nostro Studio, chiarendo nello specifico che:
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per poter ottenere la condanna della datrice di lavoro al pagamento di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, bisogna provare che il lavoratore abbia reso la propria prestazione con le caratteristiche indicate nelle declaratorie contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di riferimento e, nel caso specifico, questa prova non era stata data;
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per poter ottenere la condanna della datrice di lavoro al pagamento di differenze retributive scaturenti da un eccessivo orario di lavoro, “grava sul lavoratore […] l’onere di dimostrare in modo rigoroso l’avvenuta prestazione di lavoro straordinario” e, anche sotto questo profilo, la prova non era stata sufficiente.
La sentenza è interessante anche sotto un altro profilo, poiché ha statuito che per dimostrare che sia avvenuto un “trasferimento d’azienda” fra due soggetti giuridici, con conseguente applicazione delle regole di cui all’art. 2112 cod. civ., bisogna accertare che sia intercorsa una “successione in senso ampio nella titolarità di un’entità produttiva organizzata ovvero di una sua parte, purché dotata di autonoma funzionalità produttiva”, non essendo sufficiente la mera verifica di indici indiziari (quali l’identità di sede, l’analogia della composizione societaria, il passaggio di alcuni lavoratori) allorquando anche l’impresa cedente – come in questo caso – abbia proseguito nella sua attività imprenditoriale.
(Si ringrazia l’avv. Antonio Colucci)


